Negozio al dettaglio
L'apertura di un negozio al dettaglio non soggiace a restrizioni particolari. vi sono però delle eccezioni legate:
- Al tipo di prodotti che si vogliono commerciare;
- Allo svolgimento di alcune attività particolari.
Commercio di derrate alimentari
La Confederazione disciplina il commercio di prodotti che:
- Possono essere pericolosi per la salute;
- Possono essere pericolosi per la vita;
- Possono costituire falsificazioni o frodi.
A questo proposito si consiglia di consultare la Raccolta sistematica del diritto federale dal n° 817.0 in avanti.
Anche il Cantone ha emanato diverse disposizioni a questo proposito.
Un consiglio è quello di prendere contatto con il Laboratorio cantonale d'igiene a Bellinzona.
Viticoltura ed enologia
In Ticino, competente per la viticoltura è la Sezione dell'agricoltura del dipartimento della finanze e dell'economia. Qui possono essere ottenute le relative informazioni, visto che chi produce vino deve rispettare delle direttive ben precise sia per quanto riguara la tenuta di una specifica contabilità che l'etichettatura, ecc.
Vendita di funghi
La Confederazione ha emanato disposizioni ben precise, consultabili nella RS 817.02 e RS 817.022.291. Si consiglia di consultare il Laboratorio cantonale d'igiene a Bellinzona.
Commercio di bevande alcoliche
È la legge sugli esercizi pubblici che regola il commercio di bevande alcoliche, di competenza del Dipartimento dele istituzioni. La vendita ambulante e la vendita tramite automatici è vietata. Inoltre è vietata la vendita ai minorenni.
Commercio di metalli preziosi
Il commercio di metalli prezioni è regolato a livello federale dalla RS 941.31. L'Ufficio competente è l'Ufficio centrale del controllo dei metalli prezioni (presso la Direzione delle dogane).
Commercio di sostanze velenose
Per questo genere di commercio occorre un'autorizzazione rilasciata dal Laboratorio cantonale d'igiene di Bellinzona.
Commercio di articoli elettrici e di elettrodomestici e l'esecuzione dei relativi impianti
Per vendere articoli elettrici, apparecchi elettrodomestici e simili non occorrono autorizzazioni speciali. Viceversa, l'installazione, l'esecuzione e il collaudo di un impianto elettrico possono essere effettuati solo da persone autorizzate (Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf).