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Commercio ambulante

L'esercizio del commercio ambulante In Svizzera è soggetto a un'autorizzazione che può essere ottenuta alle seguenti condizioni:

  • Il richiedente dell'autorizzazione, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione, non è stato condannato per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante celi in sé un rischio di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, il periodo considerato inizia al momento della scarcerazione;
  • La domanda di autorizzazione deve essere depositata presso l'autorità cantonale competente o l'associazione di categoria autorizzata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività o prima della scadenza dell'autorizzazione in corso.

Per motivi di ordine pubblico, la legislazione vieta o limita il commercio ambulante di determinate merci o di determinati servizi (apparecchiature mediche il cui impiego comporta rischi per la salute; prodotti per diagnosi in vitro; armi e oggetti simili; bevande alcooliche; si rinvia all'allegato dell' ordinanza).

L'autorizzazione riveste la forma di una tessera di legittimazione personale e non trasmissibile, valida per cinque anni e rinnovabile. Un'autorizzazione con una durata di validità più breve può essere accordata ai richiedenti stranieri con domicilio o dimora all'estero.

Per l’autorizzazione, l’ufficio di riferimento è:

  • Servizio autorizzazioni commercio e giochi