Guida alpina e offerte di attività a rischio
Dal 1. gennaio 2014 sono entrate in vigore norme più severe per gli sport considerati a rischio. Queste norme sono raccolte nella Legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di attività a rischio. Le società ed i singoli che propongono, a scopo commerciale, attività considerate a rischio devono munirsi di un’apposita autorizzazione.
L’obbligo di possedere un’autorizzazione riguarda chi intende offrire attività quali:
- Guida alpina;
- Canyoning;
- Rafting;
- Bungee jumping;
- Alpinismo;
- Arrampicata;
- Maestro di sport sulla neve esercitata di fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita.
L’articolo 5 e l’articolo 6 della Legge indicano i requisiti richiesti per l’ottenimento dell’autorizzazione.