I tre pilastri
In Svizzera, la previdenza in caso di vecchiaia, invalidità e morte, si basa sul principio dei tre pilastri:

Il primo pilastro
Il primo pilastro copre i bisogni di base dell’assicurato. Il primo pilastro dovrebbe pertanto garantire una rendita minima che permetta la sussistenza di base. Al primo pilastro appartengono l’Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS) e l’Assicurazione Invalidità (AI).
L’AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili o per orfani).
L’AI ha per scopo l’integrazione o la reintegrazione delle persone la cui invalidità è dovuta a un’infermità congenita, a una malattia o alle conseguenze di un infortunio. Il versamento di una rendita avviene solo se non è possibile l’integrazione o la reintegrazione nel mondo del lavoro. Quindi, il principio dell’integrazione è chiaramente prioritario rispetto al versamento di una rendita.
Nel caso in cui le rendite AVS o AI percepite dall’assicurato non dovessero bastare per coprire i fabbisogni minimi, sono previste delle Prestazioni complementari (PC): chi è in condizioni economiche disagiate ha quindi diritto a una rendita supplementare. La situazione di bisogno va accertata individualmente ed anche l’importo delle prestazioni deve essere stabilito di caso in caso.
Il primo pilastro è obbligatorio sia per i dipendenti che per gli indipendenti.

Il secondo pilastro
Il secondo pilastro, viene anche chiamato Cassa Pensione o Previdenza Professionale (PP). Esso serve ad assicurare al beneficiario in caso di vecchiaia, invalidità o morte, combinato con le prestazioni del primo pilastro, un adeguato tenore di vita. Attraverso le rendite di previdenza professionale, il secondo pilastro persegue l’obiettivo di garantire, assieme al primo pilastro, un reddito pari al 60% dell’ultimo salario percepito.
Il secondo pilastro è obbligatorio solo per i dipendenti quando il loro salario lordo supera un certo importo (vedi schema generale).
Gli indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo al secondo pilastro (Art. 4 LPP). Gli indipendenti che non impiegano personale possono scegliere se:
- Affiliarsi all’istituto di previdenza della loro associazione di categoria, o
- Alla Fondazione istituto collettore LPP.
Gli indipendenti che impiegano personale possono (Art. 44 LPP) assicurarsi presso l’istituto di previdenza dei propri dipendenti. Questo vuol dire che gli indipendenti possono aderire a una fondazione collettiva solo insieme ai loro dipendenti. Non possono perciò essere assicurati da soli in un piano presso la fondazione collettiva.
Il terzo pilastro
Il terzo pilastro, chiamato anche previdenza individuale, offre una copertura aggiuntiva alle prestazioni del primo e del secondo pilastro. Il terzo pilastro viene creato stipulando particolari polizze assicurative (es: Assicurazione vita), aprendo conti bancari (es: Conto 3. pilastro, Conto risparmio, ecc.) o effettuando determinati investimenti (es: acquisto di un immobile). Gli investimenti fatti nell’ambito del terzo pilastro possono essere dedotti entro certi limiti nella dichiarazione d’imposta, consentendo quindi un risparmio fiscale.
Il terzo pilastro è facoltativo, sia per i dipendenti che per gli indipendenti.
I tre pilastri: tabella riassuntiva
1° PILASTRO | 2° PILASTRO | 3° PILASTRO | |
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Obbligatorietà | Obbligatorio per tutti:
| Obbligatorio solo per i dipendenti che percepiscono un certo salario lordo mensile | Facoltativo |
Contributi | AVS e AI:
| Datore di lavoro e dipendenti:
| A totale carico dell'assicurato |
Prestazioni (lista non esaustiva) |
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