Fondounimpresa

Il terzo pilastro

In generale, i primi due pilastri non sono sufficienti a garantire l’abituale tenore di vita e di conseguenza si verifica una lacuna previdenziale. Per ovviare a questo inconveniente, si consiglia di integrare la previdenza obbligatoria con una soluzione facoltativa nell’ambito del 3. pilastro. In questo modo la lacuna previdenziale può essere contenuta o colmata del tutto, e l’abituale tenore di vita continuerà ad essere al riparo da eventuali problemi finanziari.

Tabella riassuntiva del 3° pilastro

  Previdenza vincolata (3A) Previdenza libera (3B)

Quali prodotti

Assicurazioni sulla vita.

Conti e depositi di previdenza.

Assicurazioni sulla vita.

Fondi d’investimento, conti, titoli, proprietà abitativa, collezioni di elevato valore, ecc.

Cerchia delle persone

Tutte le persone maggiorenni con attività lucrativa imponibile in Svizzera.

Tutte le persone maggiorenni.

Ammontare dei contributi

I contributi massimi fiscalmente deducibili, sono stabiliti dalla legge, per il 2020:
persone con attività lucrativa e previdenza professionale: CHF 6'826;
persone con attività lucrativa senza previdenza professionale (p.es. indipendenti): fino al 20% del reddito da attività lucrativa AVS del relativo anno civile, tuttavia max. CHF 34'128.

I contributi massimi fiscalmente deducibili, sono stabiliti dalla legge, per il 2021:
persone con attività lucrativa e previdenza professionale: CHF 6'883;
persone con attività lucrativa senza previdenza professionale (p.es. indipendenti): fino al 20% del reddito da attività lucrativa AVS del relativo anno civile, tuttavia max. CHF 34'416.

Nessuna limitazione.

Durata / Disdetta

Gli averi in conto possono essere prelevati al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età AVS.
Il prelievo dei fondi può essere anticipato nei seguenti casi:
inizio di un’attività lucrativa indipendente;
abbandono definitivo della Svizzera;
acquisto di anni di contribuzione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro;
finanziamento dell’abitazione destinata ad uso proprio;
in determinate circostanze, in caso d’invalidità.

Data del versamento delle prestazioni e durata del contratto: a libera scelta.

Beneficiari in caso di decesso

Ordine beneficiario stabilito dalla legge:
1. il coniuge superstite oppure il partner registrato superstite;
2. i discendenti diretti nonché le persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente defunto, oppure la persona che ha vissuto con lui ininterrottamente in comunione domestica negli ultimi cinque anni che hanno preceduto il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle;
5. gli altri eredi.
Il contraente può designare una o più persone fra i beneficiari indicati al punto 2 e definire in modo più particolareggiato i diritti di ognuna di esse.
Il contraente ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari specificati ai punti 3-5 e di precisare i loro diritti, oppure di
designare quali beneficiari terze persone, qualora queste fossero contemporaneamente eredi.

Designazione e modifica dei beneficiari sempre ammesse. Quasi tutte le assicurazioni stabiliscono un ordine standard nelle Condizioni generali d’assicurazione

Privilegio in caso di fallimento

Il diritto a prestazioni dell’assicurazione non può essere pignorato né incluso nella massa fallimentare prima della scadenza.

Quando il coniuge, il partner registrato o i figli sono designati come beneficiari, la somma assicurata non può essere pignorata né inclusa nella massa fallimentare.

Costituzione in pegno

Possibile unicamente per la proprietà abitativa destinata all’uso proprio.

Possibile per qualsiasi scopo.