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Il terzo pilastro

In generale, i primi due pilastri non sono sufficienti a garantire l’abituale tenore di vita e di conseguenza si verifica una lacuna previdenziale. Per ovviare a questo inconveniente, si consiglia di integrare la previdenza obbligatoria con una soluzione facoltativa nell’ambito del 3. pilastro. In questo modo la lacuna previdenziale può essere contenuta o colmata del tutto, e l’abituale tenore di vita continuerà ad essere al riparo da eventuali problemi finanziari.

Il 3° pilastro dal profilo fiscale

Il terzo pilastro, e in modo particolare il Pilastro 3A (previdenza vincolata), permette importanti risparmi fiscali.

Ecco qui di seguito le differenze a livello di imposizione fiscale (Cantone Ticino):

  Previdenza vincolata (3A) Previdenza libera (3B)
Versamento Deducibile dal reddito imponibile fino a un importo massimo di (per il 2019):
persone con attività lucrativa e previdenza professionale: CHF 6'826;
persone con attività lucrativa senza previdenza professionale (p.es. indipendenti): fino al 20% del reddito da attività lucrativa AVS del relativo anno civile, tuttavia max. CHF 34'128 per anno.
Deducibile dalle imposte solo in misura molto limitata nell’ambito del forfait deducibile per i premi dell’assicurazione vita e delle casse malati
Imposta preventiva Nel corso della durata i proventi (interessi e bonus) sono esenti dall’imposta preventiva Nel corso della durata i proventi (interessi e bonus) sono esenti dall’imposta preventiva
Imposta sul reddito I contributi di previdenza possono essere dedotti dal reddito imponibile. Il limite massimo delle deduzioni è tuttavia fissato dalla legge. In caso di coppie in cui entrambi i coniugi hanno un’attività lucrativa e una soluzione stipulata nell’ambito della previdenza vincolata, nella dichiarazione d’imposta possono essere dedotti dal reddito imponibile sia i contributi della moglie che quelli del marito.
Nel corso della durata, i proventi (interessi e bonus) sono esenti dall’imposta sul reddito.
Al momento del versamento, il capitale viene tassato applicando un’aliquota speciale ridotta.
Assicurazioni vita finanziate con premi periodici: esente da imposta (in caso di assicurazioni vita abbinate a fondi, la durata convenuta deve ammontare almeno a 10 anni).
In caso di premi unici, esente da imposta, a condizione di soddisfare tutte le seguenti condizioni:
  1. la polizza è stata stipulata prima del 66esimo anno di età dell’assicurato
  2. al momento del versamento l’assicurato ha compiuto il 60esimo anno di età
  3. il versamento delle prestazioni assicurative avviene al più presto dopo 5 anni. Nel caso delle assicurazioni sulla vita abbinate a fondi, la durata convenuta deve essere 10 anni
  4. contraente e assicurato sono la stessa persona
Le rendite di vecchiaia vengono tassate dalla Confederazione e dai Cantoni solo in misura del 40% come reddito
Imposta sulla sostanza Nel corso della durata, il capitale è esente da imposta sulla sostanza. Il valore (in caso di assicurazioni vita il valore di riscatto) è soggetto all’imposta sulla sostanza