Patrimonio e cose
L’imprenditore non deve unicamente pensare alle assicurazioni sociali, ma deve pure prestare attenzione alle assicurazioni del patrimonio (sono assicurazioni che proteggono il patrimonio dell’assicurato di fronte a pretese finanziarie) e alle assicurazioni di cose (sono assicurazioni che indennizzano le conseguenze finanziarie del danneggiamento o della perdita di una cosa): un danno ad un oggetto, ad un cliente, ecc. potrebbero seriamente compromettere l’attività imprenditoriale.

Assicurazioni del patrimonio | Assicurazioni di cose |
---|---|
Le assicurazioni del patrimonio sono assicurazioni che proteggono il patrimonio dell'assicurato di fronte a pretese finanziarie. | Le assicurazioni di cose sono assicurazioni che indennizzano le conseguenze finanziarie del danneggiamento o della perdita di una cosa. |
Al contrario delle assicurazioni sociali, che sono in buona parte obbligatorie, le assicurazioni del patrimonio e le assicurazioni di cose sono quasi tutte facoltative.
Talune di queste assicurazioni sono senz’altro consigliabili; altre invece si giustificano soltanto in funzione della struttura dell’azienda e del suo particolare tipo di attività.
Assicurazioni del patrimonio
Ecco una panoramica delle assicurazioni del patrimonio:
- L’assicurazione responsabilità civile (RC): per responsabilità civile si intende l’obbligo di riparare il danno illecitamente cagionato ad altri (art. 41 CO), di quelli dei minorenni sotto la propria autorità (art. 333 CCS), del proprio personale (art. 55 CO), come pure quelli derivanti dal possesso di animali (art. 56 CO), di veicoli (LCS), di immobili (art. 58 CO) o conseguenti a leggi speciali (legge sulle ferrovie, legge sugli impianti elettrici, legge sulla navigazione aerea, ecc.). L’assicurazione copre le pretese fondate su disposizioni legali che si riferiscono ad attività dell’assicurato menzionate nella polizza. La RC è obbligatoria per i detentori di veicoli a motore e per certe categorie professionali (es. i titolari di esercizi pubblici);
- L’assicurazione per interruzione dell’esercizio: la sua funzione è di rimpiazzare la perdita di guadagno e le spese generali che continuano a decorrere anche quando l’attività dell’azienda è parzialmente o totalmente interrotta da avvenimenti imprevisti, quali incendio, danni delle acque, rottura macchine, epidemia, ecc.;
- L’assicurazione per i lavori di costruzione: questa assicurazione è stipulata dall’appaltatore per cautelarsi contro i danni che gli deriverebbero dal fatto che l’opera in costruzione perisca totalmente o parzialmente. Infatti l’art. 376 del CO recita che l’appaltatore, nel contratto di appalto, non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese se, prima della consegna al committente, I’opera perisce per caso fortuito. Questa assicurazione è conclusa soprattutto in occasione della costruzione di immobili.
- L’assicurazione protezione giuridica: protegge l’assicurato contro l’onere finanziario derivante dalla consultazione di uno specialista in materia. La prestazione prende la forma di una prestazione di servizio (consulenza giuridica, discussioni o corrispondenza con la parte avversa in vista di concludere una transazione) o la forma di un indennizzo (ad esempio la copertura delle spese derivanti da un processo).
Assicurazioni di cose
Ecco una panoramica delle assicurazioni di cose:
- L’assicurazione incendio e rami accessori: questa categoria comprende, oltre all’assicurazione incendio, i rami furto e rapina, danni dell’acqua, rottura di vetri e insegne che vengono solitamente abbinati con il rischio incendio in una polizza detta combinata;
- L’assicurazione casco per i veicoli a motore: procura al detentore i mezzi necessari che gli permettono di acquistare un altro veicolo o di riparare quello esistente, quando esso sia stato distrutto o danneggiato da un evento assicurato. L’assicurazione casco completo contempla i danni dovuti a collisione, incendio, danni della natura, esplosioni, furto e rottura vetri. L’assicurazione casco parziale si distingue da quella precedente per il fatto che i danni dovuti a collisione non sono coperti;
- L’assicurazione trasporti: questo tipo di assicurazione interviene soltanto al momento in cui l’azienda ha iniziato la sua attività e spedisce merci. L’assicurazione trasporti copre gli oggetti assicurati dalle avarie che possono avvenire durante il trasporto;
- L’assicurazione macchine e impianti tecnici: questa assicurazione copre i danni cui sono esposti le macchine e gli impianti tecnici di un’azienda. L’assicurazione di impianti elettronici ed elettrotecnici ha ottenuto un notevole sviluppo con l’avvento dei centri elettronici per l’elaborazione dei dati, a dipendenza della grande concentrazione di valori in piccoli spazi e della loro vulnerabilità. Nel campo dell’assicurazione macchine si situa l’assicurazione casco di macchine edili.