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Insegne pubbliche

La posa e l’esposizione di impianti pubblicitari è regolata a livello cantonale dalla “Legge sugli impianti pubblicitari” e dal relativo “Regolamento d’esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari”.

Che cosa si intende per impianto pubblicitario

La legge intende per impianti pubblicitari tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione che sono percettibili dall’area pubblica sotto forma di:

  • Scritti
  • Marchi
  • Immagini
  • Manifesti
  • Colori
  • Luci
  • Suoni o altre forme

In particolare, sono impianti pubblicitari:

  1. I mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l’eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l’attività;
  2. Le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;
  3. Le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;
  4. I fasci luminosi e le immagini proiettate.

Cosa non sono considerati impianti pubblicitari

La Legge non considera impianti pubblicitari:

  1. Le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose e con una superficie pari o inferiore a 0,5 mq, collocate sul fondo o sull’edificio dove ha sede l’attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale, la qualifica e l’eventuale logo;
  2. Le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all’attività commerciale esercitata.

In quali casi non si applica la legge

La legge non si applica:

  1. Alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d’utilità pubblica;
  2. Alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.

Richiesta di autorizzazione

L’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la modifica di un impianto pubblicitario soggiace al rilascio di un’autorizzazione.

La stessa è di competenza del Municipio per gli impianti situati all’interno delle zone edificabili definite dai piani regolatori comunali.

Per gli impianti situati all’esterno delle zone edificabili l’autorizzazione compete al Consiglio di Stato.

Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno a semplice comunicazione al Municipio.