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Ritenzione e riserva di proprietà

Il diritto di ritenzione

L'art. 895 CCS conferisce al creditore il diritto di trattenere, a garanzia del proprio credito, le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in suo possesso. Ciò può avvenire a due condizioni: il credito deve essere scaduto e deve esserci connessione tra il credito e la cosa trattenuta. In particolare alcuni tipi di contratto prevedono esplicitamente un diritto di ritenzione: così il contratto di locazione (art. 272 CO), il contratto di commisione (art. 434 CO), il contratto di trasporto (art. 451 CO), il contratto di deposito (art. 485 cpv. 3 CO) e il contratto d'alloggio (art. 491 CO). Il caso più frequente è quello del locatore che, alla scadenza del proprio credito nei confronti dell'inquilino, esercita il diritto di ritenzione sul mobilio di quest'ultimo.
In caso di mancato pagamento di un debito, il creditore non ha il diritto di vendere o di appropiarsi dell'oggetto trattenuto e ciò sia nel caso di un diritto di ritenzione, sia nel caso di un diritto di pegno. Egli dovrà sempre iniziare una procedura giudiziaria la quale scaturirà in una realizzazione del pegno o degli oggetti trattenuti in base al diritto di ritenzione.
Il diritto di ritenzione risulta comunque direttamente dalla legge, mentre il diritto di pegno ha base contrattuale.

Esempi:

  • Un artigiano ritiene la cosa riparata fino al pagamento della riparazione sulla base del diritto generale di ritenzione (es. il garagista ritiene l'automobile del cliente per i costi di riparazione);
  • Il locatore (locazione o affitto) di locali commerciali (ma non il locatore di appartamenti) ha per la pigione un diritto di ritenzione delle cose del locatario o affittuario che si trovano nei locali locati (escluse le cose non pignorabili);
  • Il trasportatore, lo speditore ed il magazziniere possono ritenere la merce fino a quando non sono pagate le spese;
  • Un albergatore può ritenere le cose apportate dagli ospiti fino a quando non viene saldato il conto.

La riserva di proprietà

Normalmente, la proprietà si trasferisce al compratore:

  1. Per le cose mobili con la consegna della cosa e non solo con il pagamento;
  2. Per gli immobili con l'iscrizione nel Registro fondiario.

Il compratore, allo scopo di non trovarsi senza merce e senza soldi nella vendita, può concordare la riserva di proprietà. Con la riserva di proprietà il venditore rimane proprietario della cosa fino a quando essa è stata interamente pagata.
La riserva di proprietà è applicata praticamente solo nella vendita a rate, nella quale il pagamento si protrae su un lungo periodo. In una vendita normale è pure possibile, ma assai rara. Perché la riserva di proprietà possa essere valida, deve essere iscritta nel Registro dei beni riservati presso l'Ufficio delle esecuzioni del domicilio del debitore.
L'iscrizione dovrebbe avvenire al più tardi alla consegna. Fino a quando non è iscritta, la cosa è di proprietà del compratore, ciò che è rischioso perché essa potrebbe essere alienata o pignorata ed essere oggetto di esecuzione.
Esempio:
Vendita a rate di un'automobile (si consiglia pure di esigere l'assicurazione casco).

La riserva di proprietà iscritta ha i seguenti effetti:

  1. Il compratore è soltanto possessore e non proprietario. Può utilizzare la cosa comperata liberamente, ma non può alienarla. Se la rivende commette appropriazione indebita (reato), ma il nuovo compratore può essere obbligato a restituirla solo se ha comperato in malafede;
  2. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il venditore può chiedere la restituzione della cosa venduta;
  3. In caso di esecuzione o di fallimento del compratore, il venditore ha diritto di richiedere la cosa riservata alle autorità esecutive;
  4. Una riserva di proprietà comunicata viene prima del diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali, altrimenti prevale il diritto di ritenzione (la comunicazione può essere fatta mediante l'invio di una lettera raccomandata al locatore).

La riserva di proprietà di un fondo deve essere iscritta nel contratto. In questo caso la vendita non può essere iscritta nel Registro fondiario fino a pagamento avvenuto. Fino a pagamento del debito il compratore è solo possessore e non proprietario.