Fondounimpresa

Cessione dei crediti

La cessione di crediti è il trasferimento di un credito dal creditore iniziale ad un altro creditore. Normalmente ogni credito può essere ceduto, se l'accordo pattuito o la legge non lo vieta (es. nella rendita AVS; divieto di cessione e di pignoramento del salario, ad eccezione della garanzia per alimenti di famiglia).

Esempi:

  • Un artigiano cede le fatture dei propri clienti alla banca, per l'incasso, a copertura di un conto;
  • Cessione del credito di una vendita a rate alla banca, affinché il venditore possa disporre subito del prezzo di vendita (il compratore deve allora versare le rate alla banca);
  • Cessione di crediti e di debiti nell'assunzione di un'azienda con attivo e passivo.

La cessione è conclusa tra il creditore originario (cedente) e il nuovo creditore (cessionario). La cessione di crediti richiede la forma scritta. È una dichiarazione di cessione del cedente, quindi un contratto unilaterale. Necessita della sola firma del cedente. Non occorre la collaborazione del debitore, il quale deve semplicemente essere avvisato (notificazione, p.es. con lettera raccomandata, annotazione sulla fattura). Occasionalmente il creditore rinuncia provvisoriamente all'avviso del debitore per motivi discrezionali (cessione silenziosa), ma conserva il diritto di convertirla in ogni momento in cessione notificata.
Dopo tale notifica il debitore può pagare solo al nuovo creditore.
Con la cessione si cede il credito principale con tutti i diritti secondari (es. diritto di pegno) e privilegi (es. privilegio nel fallimento). Naturalmente con la cessione la posizione giuridica del debitore non può peggiorare: può fare al nuovo creditore le obiezioni cui ha diritto (es. errori, dolo, fornitura difettosa, compensazione, prescrizione). La cessione del credito comprende tutti i diritti (es. diritto di pegno) e anche gli interessi arretrati.