Mandato propriamente detto
Il mandato è un contratto in base al quale il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato dal mandante. Il mandato è importante perché regola tutti i rapporti giuridici relativi alle prestazionei di lavoro non comprese nei contratti di lavoro o di appalto. Serve inoltre da base per altri contratti quali la commissione, il contratto di trasporto, ecc.
Forma del contratto
Il mandato può essere conferito senza una forma particolare. Soprattutto per i mandati importanti, è preferibile la forma scritta.
Obblighi del mandante
- Rimborsare al mandatario, con i relativi interessi, gli anticipi e le spese sostenute per la regolare esecuzione del mandato e liberarlo dalle obbligazioni assunte;
- Risarcire al mandatario i danni che gli sono derivati dal mandato (se non vi è colpa grave del mandatario).
Obblighi del mandatario
- Agire secondo le istruzioni del mandante;
- È tenuto ad eseguire diligentemente il mandato ricevuto;
- È responsabile dei danni che causa nell'esecuzione degli affari (esempio per errore - incapacità, negligenza - da parte di un medico; negligenza da parte di un avvocato che non ha rispettato i termini per inviare un ricorso).
Prezzo (onorario, commissione)
Una ricompensa (onorario, commissione) per il lavoro svolto è dovuta solo se stipulata.
Tempo di disdetta
Il mandato può sempre essere disdetto o revocato da entrambe le parti e si estingue con la morte del mandante o del mandatario. La legge non prevede in particolare alcun termine per disdire il contratto di mandato.
Fonti giuridiche
CO, art. 394 - 406