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Diritto privato del lavoro

Il diritto privato del lavoro fa capo al Codice delle obbligazioni (CO) e segnatamente dall'articolo 319 all'articolo 362.

Il Codice delle obbligazioni regola:

  • Il contratto individuale di lavoro (regola i rapporti giuridici tra singoli datori di lavoro ed i rispettivi lavoratori);
  • I contratti individuali di lavoro speciali (contratto di tirocinio, contratto d'impiego del commesso viaggiatore, contratto di lavoro a domicilio);
  • Il contratto collettivo di lavoro che è un accordo paritetico sulle condizioni di lavoro raggiunto tramite i sindacati con singoli datori di lavoro o con le loro associazioni;
  • Il contratto normale di lavoro che costituisce una forma particolare dell'ordinamento giuridico, con la quale vengono regolati determinati tipi di rapporti di lavoro. Le leggi che regolamentano questi rapporti sono promulgate dai Cantoni oppure dal Consiglio federale.

Le norme giuridiche del diritto individuale del lavoro contengono:

  • Disposizioni generali che valgono per qualsiasi rapporto di lavoro;
  • Particolari prescrizioni che valgono solo per determinati tipi e rapporti di lavoro.