Agenzia e commissione
Il contratto di agenzia
L'agente rappresenta stabilmente una o più ditte, per le quali agisce di solito in un determinato luogo lontano dalla sede. L’agente conclude e tratta personalmente gli affari, ma in nome e per conto del mandante. L’agente non è legato ad alcun contratto di lavoro: l’agente è un commerciante indipendente, con una propria ditta.
L’agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.
Salvo pattuizioni speciali, l’agente può lavorare per altri mandanti. Salvo pattuizione contraria stipulata per iscritto, l’agente cui sono assegnati una clientela o un raggio d’attività determinati ne ha l’esclusiva.
Esempi di contratto d’agenzia sono:
- Agenzia per il Sopraceneri della casa automobilistica XY;
- Agenzia per il Ticino dei prodotti di cucina ZZZZ;
- Agenzia d'assicurazione.
L'agente ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari trattati o conclusi durante il periodo di validità del contratto, come pure per quelli conclusi senza il suo intervento, ma con clienti da lui procurati per affari del medesimo genere. Inoltre l’agente ha diritto a una provvigione d’incasso su quelle somme che egli ha riscosso per ordine del mandante e che egli ha consegnato. L’agente non può pretendere la rifusione delle spese risultanti dall’esercizio normale della sua attività se ciò non è stato pattuito.
Il contratto d’agenzia cessa al termine stabilito o con la disdetta. In caso di contratto concluso a tempo indeterminato, la disdetta può essere data durante il primo anno per la fine del mese successivo e se il contratto dura da più di un anno per la fine di un trimestre dell’anno civile con preavviso di tre mesi.
L’agente che ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante, tanto che questi ne trarrà notevole profitto in futuro, ha diritto, al momento dello scioglimento del contratto, ad una indennità per la clientela. L’indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno netto annuo calcolato sulla media degli ultimi 5 anni, o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa fu più breve.
Fonti giuridiche
CO, art. 418a - 418v
Il contratto di commisione
Il commissionario è colui che s’incarica di comperare o vendere in nome proprio, ma su indicazione e per conto di un altro (committente), cose mobili o cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.
Il contratto di commissione ha soprattutto applicazione nel campo del commercio all’ingrosso, per esempio di partite di caffè, cacao, ecc.
Schematicamente, i rapporti possono essere rappresentati come segue:

Il contratto di commissione si differenzia rispetto al contratto di mediazione con il fatto che con la commissione il venditore e il compratore non vengono a conoscersi, poiché il commissionario sta tra i due e tratta in proprio nome.
Esempi di contratto di commisione sono:
- Commissione per acquisto di materie prime;
- Banca come commissionario per l'acquisto e la vendita di titoli in borsa.
Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente ed in specie avvisarlo dell’esecuzione dell’incarico. Se fa degli anticipi o concede credito ad un terzo, senza il consenso del committente, ne assume il relativo rischio. In difetto di istruzioni precise da parte del committente, il commissionario è autorizzato a vendere a credito ove tale sia l’uso commerciale.
Di regola, il commissionario non è responsabile dell’insolvenza del terzo debitore; lo è invece se si addossa la garanzia del credere, contro pagamento di una provvigione supplementare. Egli in tal modo, si fa garante di colui con il quale stipulerà la compra vendita. La garanzia del credere esiste soltanto quando sia stata pattuita oppure se prevista dall’uso commerciale del luogo.
Fonti giuridiche
CO, art. 425 - 439