Fondounimpresa

Collaborazione del coniuge

Il coniuge che assiste l’altro nell’esercizio della sua attività ha dei diritti differenti a seconda dell’intensità della sua collaborazione.

Ecco cosa dice il CCS a tale proposito:

Art. 163, CCS

  1. I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
  2. Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
  3. In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale.

Art. 164, CCS

  1. Il coniuge che provvede al governo della casa o della cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
  2. Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l’altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione o impresa.

Art. 165, CCS

  1. Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un’equa indennità.
  2. Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
  3. Tuttavia, l’indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro apporto giuridico.

La conclusione di un contratto di lavoro è consigliabile poiché offre una protezione maggiore. Mediante questo contratto vengono infatti chiariti i rapporti tra i coniugi e garantiti i diritti concernenti l’esercizio di un’attività lucrativa nell’ambito delle assicurazioni sociali.