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Obblighi del datore di lavoro

Pagamento del salario

Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. Lo stipendio può essere basato sul:

  • Tempo di lavoro (salario mensile, salario orario);
  • Lavoro svolto (a cottimo. Es. per ogni pezzo prodotto: CHF: 1.00). Nel lavoro a cottimo, il datore di lavoro deve fornire lavoro in quantità sufficiente.

Qualora un termine più breve o un altro periodo di paga non sia convenuto o d'uso, il salario deve essere pagato alla fine di ogni mese. Con il pagamento del salario si deve consegnare un rendiconto e indicare le deduzioni (contributi per assicurazioni sociali, deduzioni per vitto, ecc.). Proporzionalmente al lavoro già svolto, il datore di lavoro deve accordare, al lavoratore nel bisogno, gli acconti che può ragionevolmente versargli. Se in virtù del contratto, il lavoratore ha diritto alla partecipazione, il datore di lavoro deve fornirgli le informazioni necessarie permettendogli di consultare i libri contabili. Deve versare dei contributi di previdenza richiesti dalla legge.

Pagamento del salario in caso di impedimento del lavoratore a lavorare

Qualora il lavoratore è impedito senza colpa a lavorare, per malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, servizio militare, gravidanza il datore di lavoro deve versargli il salario per un tempo limitato.
Se un tempo più lungo non è stato convenuto (per contratto individuale o collettivo) questo periodo è di tre settimane nel primo anno di servizio e in seguito sarà adeguato alla durata del contratto. Visto che così formulata, la legge risulta imprecisa, i giudici hanno sviluppato diverse scale (p. es. scala bernese, zurighese, basilese).
Secondo la scala bernese, il salariato ha diritto (scala applicata in Ticino):

ANNO DI SERVIZIO TEMPO DI DIRITTO AL SALARIO
Nel 1. anno di servizio
(dopo 3 mesi d'impiego)
3 settimane
Nel 2. anno 1 mese
Nel 3. e 4. anno 2 mesi
Dal 5. al 9. anno 3 mesi
Dal 10. al 14. anno 4 mesi
Dal 15. al 19. anno 5 mesi
Dal 20. al 25. anno 6 mesi

Nel calcolo del diritto al salario, il datore di lavoro deve prendere in considerazione il totale delle assenze del lavoratore (p. es. infortunio e servizio di protezione civile) e le circostanze del singolo caso.
Nel caso in cui il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche di tali impedimenti a lavorare (es è assicurato contro gli infortuni), il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le prestazioni dell'assicurazione compensino almeno i 4/5 (80%) del salario. Se le prestazioni dell’assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare la differenza tra le prestazioni e i 4/5 del salario (per arrivare aIl'80%).

Supplemento per lavoro straordinario

Il datore di lavoro deve pagare oppure compensare con libero le ore supplementari. Nel caso in cui le ore supplementari vengano pagate, il salario deve essere maggiorato almeno del 25% (se non è stato convenuto altrimenti per scritto o per contratto normale o contratto collettivo). L'obbligo del compenso riguarda però solo le ore supplementari ordinate dal datore di lavoro.

Pagamento del salario dopo la morte del lavoratore

Se il lavoratore muore lasciando coniuge o figli minorenni, il datore di lavoro deve ancora pagare un mese di stipendio. Se il rapporto di lavoro è durato più di 5 anni, i mesi di stipendio da pagare diventano due.

Fornitura degli utensili

Il datore di lavoro deve fornire gli utensili e il materiale di cui il lavoratore ha bisogno per il lavoro (se non vi sono accordi o usi contrari).

Pagameto delle spese derivanti dal lavoro

Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese che si sono rese necessarie per l'esecuzione del lavoro, in modo particolare nel lavoro esterno (es. spese di viaggio).

Misure di protezione della salute e misure di prevenzione degli infortuni

Il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore (moralità); inoltre, deve avere riguardo della salute e della sicurezza del lavoratore (V. anche disposizioni nella Legge del lavore e nella Legge sull'assicurazione infortuni).

Concedere le vacanze e il tempo libero normali

Il datore di lavoro è obbligato ad accordare le ore, i giorni di riposo e le vacanze previsti dalla legge o dal contratto.
Secondo il CO, le vacanze pagate minime sono di:

  • 5 settimane all'anno ( = 25 giorni lavorativi) per i giovani fino a 20 anni compiuti;
  • 4 settimane ( = 20 giorni lavorativi) per i lavoratori che hanno più di 20 anni compiuti.

Evidentemente, le parti possono fissare durate più lunghe per le vacanze (es. a partire dal 50. anno di età, 5 settimane di vacanza). Se il lavoro non è durato tutto l'anno, le vacanze devono essere diminuite in proporzione: la riduzione è di 1/12 per ogni mese mancante.

Le vacanze devono essere di regola assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive. Le vacanze che non possono essere prese durante il corrispondente anno di lavoro, devono essere prese al più tardi entro la fine dell'anno che segue. Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze, tenendo in considerazione i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell’azienda e dell’economia domestica. Le vacanze non possono essere compensate con denaro o con altre prestazioni, salvo alla fine del rapporto di lavoro. Visto che le vacanze servono al riposo del lavoratore, il lavoro nero è proibito anche durante le vacanze! Se durante le vacanze il lavoratore si ammala o si infortuna, esse si interrompono. Il lavoratore potrà domandare di terminarle più tardi.
Nel lavoro non regolare (ad esempio in un contratto a tempo parziale) si applica di solito il percento vacanze (p.es. supplemento deIl'8,33% sul salario lordo per 4 settimane di vacanza; 10,64% per 5 settimane).

Congedo non pagato per attività giovanili od extrascolastiche

Il datore di lavoro deve concedere ogni anno un congedo giovanile non pagato ai lavoratori sino ai 30 anni compiuti. Il congedo deve avere una durata massima complessiva di una settimana di lavoro e deve servire per svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo.

Rilascio di un attestato

Il lavoratore può in ogni momento esigere un certificato di lavoro (anche detto attestato di servizio, oppure anche benservito) che indichi al minimo la natura del lavoro effettuato e la durata dell'impiego. Col consenso del lavoratore, il datore di lavoro può aggiungervi delle informazioni sul modo di comportarsi e sulla qualità del lavoro svolto.

Pagamento di una gratificazione

La gratificazione è una prestazione totalmente volontaria del datore di lavoro e rappresenta un compenso speciale che è stato concesso al lavoratore per il buon andamento degli affari.
La tredicesima non è una prestazione volontaria del datore di lavoro, ma è stata convenuta tra le parti; pertanto, la tredicesima costituisce una parte stabile del salario ed è dovuta senza riserve.

Concessione del libero passaggio nella cassa pensione

In caso di cambiamento del posto di lavoro, al lavoratore viene rimborsato il capitale risparmiato. Il capitale è trasferito automaticamente sul nuovo istituto di previdenza.

Obbligo di informazione e consultazione del lavoratore

La legge sulla partecipazione prevede che i lavoratori o la rappresentanza dei lavoratori (nelle aziende con 50 o più dipendenti) devono avere un adeguato diritto all'informazione e alla partecipazione, specialmente sull'andamento dell'azienda e sui licenziamenti in massa.

Pagamento di un'indennita di partenza

Se il rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un’indennità di partenza. Le prestazioni che il lavoratore riceve da un’istituzione di previdenza a favore del personale possono essere dedotte dall’indennità di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall’istituzione medesima.