Fine del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa mediante la disdetta del contratto, in seguito ad accordo bilaterale, in seguito a decorrenza dei termini previsti o in seguito a decesso del lavoratore.
Solitamente non sono considerati motivi di rescissione del contratto il decesso del datore di lavoro o il fallimento del datore di lavoro o del lavoratore, oppure l’impossibilità del lavoro ed infine il servizio militare. Se il contratto di lavoro è stato stipulato a tempo indeterminato, entrambe le parti hanno di massima il diritto di rescindere per qualsiasi motivo. La rescissione può avvenire solo in determinati momenti (termini di preavviso). Tra il preavviso e la rescissione effettiva del contratto deve decorrere un certo periodo (periodo di preavviso). I tempi di preavviso devono essere i medesimi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Inoltre, qualsiasi rapporto di lavoro, anche quello a tempo determinato, può essere rescisso con effetto immediato se subentrano gravi motivi. Ciò avviene ad esempio quando la continuazione del rapporto di lavoro sino alla stabilita scadenza di preavviso non è accettabile a causa delle circostanze.