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Contratti collettivi di lavoro

Il contratto collettivo di lavoro è regolato dal CO, dall'art. 356 all''art. 357b.

I contratti collettivi di lavoro sono contratti fra singoli o diversi datori di lavoro o le loro associazioni, da un canto, e le associazioni dei lavoratori (sindacati) dall'altro. Per quanto concerne i lavoratori, la possibilità di concludere contratti collettivi di lavoro è quindi limitata alle coalizioni (sindacati). Sul fronte dei datori di lavoro, invece, la parte contraente, oltre che dalla coalizione (associazione dei datori di lavoro), può essere costituita anche dai singoli datori di lavoro.
I CCL regolano ad esempio:

  • I salari minimi garantiti per ogni categoria professionale;
  • La durata del lavoro;
  • Il diritto al salario in caso di malattia o maternità;
  • Le compensaione per i diversi inconvenienti di servizio;
  • L'informazione e la consultazione dei lavorati.

Durante la validità del CCL le parti si obbligano ad osservare la pace del lavoro (CO art. 357a, cpv. 2).
La forma del CCL è obbligatoriamente scritta e vincola tutti i datori di lavoro e i lavoratori che l'hanno sottoscritto; non è possibile una deroga al CCL mediante un contratto individuale, se non a favore del lavoratore.
In certi casi e onde permettere una generalizzazione del CCL, il Consiglio federale può dare forza obbligatoria a detti accordi: ciò significa che ha valore per tutte le aziende che operano in un determinato settore indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia iscritto ad una determinata associazione professionale (es. CCL nel campo della ristorazione).