Disposizioni legali
- Introduzione
- Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti
- Contabilità, disposizioni generali
- Disposizioni del Codice Penale sulla tenuta della contabilità
- Disposizioni riguardanti la SA e la Sagl
Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti
La legge prevede 3 “livelli” di tenuta della contabilità, legate all’importanza economica dell’impresa:
- Livello 1, contabilità delle entrate, uscite e contabilità del patrimonio
- Livello 2, tenuta della contabilità e presentazione dei conti
- Livello 3, presentazione dei conti delle grandi imprese
In queste schede verranno unicamente esaminate le disposizioni legali relative ai primi due livelli.
Livello 1, contabilità delle entrate, delle uscite e contabilità del patrimonio
Articoli di legge:
CO, Art. 957
2 Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:
- Le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
- Le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio;
- Le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC.
3 Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.
Applicato a:
- Imprese individuali e società di persone con una CA annua inferiore ai CHF 500’000
- Associazioni e fondazioni che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro di commercio
- Fondazioni senza obbligo di revisione
Presentazione della contabilità:
Contabilità delle entrate e delle uscite e della situazione del patrimonio: è la cosiddetta contabilità del “libretto del latte”. Non vi è pertanto l’obbligo della tenuta di una contabilità a partita doppia. Valgono comunque i principi di tenuta regolare dei conti (CO 957a).
Livello 2, tenuta della contabilità e presentazione dei conti
Articoli di legge:
CO, Art. 957
1 Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:
- Le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
- Le persone giuridiche.
Applicato a:
- Ditte individuali e società di persone con una cifra d’affari annua superiore ai CHF 500’000
- Persone giuridiche (salvo quelle indicate al livello 1) che non sottostanno ad un controllo ordinario in virtù del CO 727 (attivi superiori ai 20 milioni di CHF, CA superiore ai 40 milioni di CHF; più di 250 impiegati a tempo pieno)
Presentazione della contabilità:
Tenuta di una contabilità (a partita doppia) e presentazione dei conti.
Livello 3, presentazione dei conti delle grandi imprese
Articoli di legge:
CO dall’art. 961 all’art. 961d, art 957, cpv. 1/ dall’art 957a all’art. 960e
Applicato a:
- Società sottoposte dalla legge al controllo ordinario (società aperte al pubblico, società con più di 250 dipendenti, ecc).
Presentazione della contabilità:
Tenuta di una contabilità e presentazione dei conti, informazioni supplementari nell’allegato, presentazione di un conto annuale dei flussi di tesoreria, redazione di una relazione annuale.