Disposizioni legali
- Introduzione
- Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti
- Contabilità, disposizioni generali
- Disposizioni del Codice Penale sulla tenuta della contabilità
- Disposizioni riguardanti la SA e la Sagl
Contabilità, disposizioni generali
CO, Art. 957 a
1 La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d’esercizio dell’impresa (situazione economica).
2 La contabilità rispetta i principi della tenuta regolare dei conti. Vanno segnatamente rispettati i principi seguenti:
- La registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi;
- La prova documentata delle singole registrazioni contabili;
- La chiarezza;
- L’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
- La verificabilità.
3 Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile.
4 La contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa.
5 La contabilità è tenuta in una delle lingue nazionali o in inglese. Può essere tenuta su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga.
CO, Art. 958
1 I conti devono esporre la situazione economica dell’impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un’opinione attendibile.
2 I conti sono presentati nella relazione sulla gestione. Questa comprende il conto annuale (chiusura contabile singola), che si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le grandi imprese e i gruppi.
3 La relazione sulla gestione è allestita e sottoposta per approvazione all’organo o alle persone competenti entro sei mesi dalla fine dell’esercizio. È firmata dal presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l’allestimento dei conti in seno all’impresa.
CO, Art. 958 a
1 L’allestimento dei conti si fonda sull’ipotesi che l’impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.
2 Se l’impresa intende cessare in tutto o in parte l’attività nei dodici mesi seguenti la data di chiusura del bilancio o prevede che non potrà evitarlo, i conti sono allestiti in base al valore di alienazione per le parti dell’impresa interessate. Sono inoltre costituiti accantonamenti per le spese connesse con la cessazione dell’attività.
3 Le deroghe al principio della continuità di esercizio sono indicate nell’allegato; è inoltre descritta la loro influenza sulla situazione economica dell’impresa.
CO, Art. 958 b
1 Costi e ricavi sono correlati sotto il profilo temporale e materiale.
2 Se l’importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni o i ricavi finanziari non eccedono 100 000 franchi, si può derogare al principio della correlazione temporale, limitandosi a tenere la contabilità delle entrate e delle uscite.
CO, Art. 958 c
1 La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi seguenti:
- La chiarezza e la comprensibilità;
- La completezza;
- L’affidabilità;
- L’essenzialità;
- La prudenza;
- La continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione;
- Il divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi.
2 La situazione delle singole poste del bilancio e dell’allegato è documentata mediante un inventario o in altro modo.
3 La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge.
CO, Art. 958 d
1 Il bilancio e il conto economico possono essere presentati in forma di conto o in forma scalare. Non occorre esporre separatamente le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante.
2 Nel conto annuale le cifre dell’esercizio precedente sono indicate accanto ai valori corrispondenti dell’esercizio in esame.
3 I conti sono redatti in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa. Se sono redatti in una moneta estera, i valori sono indicati anche in moneta svizzera. I corsi di conversione applicati sono menzionati e se del caso commentati nell’allegato.
4 I conti sono redatti in una delle lingue nazionali o in inglese.
CO, Art. 958 e
1 Dopo essere stati approvati dall’organo competente, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni di revisione, devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o trasmessi, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda nell’anno seguente l’approvazione se:
- L’impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni; o
- Titoli di partecipazione dell’impresa sono quotati in borsa.
2 Le altre imprese devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. In caso di disaccordo, decide il giudice.
CO, Art. 958 f
1 I libri di commercio, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono conservati per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell’esercizio.
2 La relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono conservate su supporto cartaceo e munite di firma.
3 I libri e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti i libri da tenere, i principi applicabili alla loro tenuta e conservazione e i supporti d’informazione utilizzabili.
CO, Art. 959
1 Il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa alla data in cui è chiuso. È suddiviso in attivi e passivi.
2 Negli attivi sono iscritti gli elementi patrimoniali di cui l’impresa può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e il loro valore può essere stimato in modo attendibile. Gli altri elementi patrimoniali non possono essere iscritti a bilancio.
3 Nell’attivo circolante sono iscritti le liquidità e gli altri attivi che saranno verosimilmente convertiti in liquidità entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell’ambito del normale ciclo operativo dell’impresa o realizzati in altro modo. Gli altri attivi sono iscritti nell’attivo fisso.
4 Nei passivi sono iscritti il capitale di terzi e il capitale proprio.
5 I debiti sono iscritti nel capitale di terzi se risultano da eventi passati, è probabile che comportino un deflusso di mezzi e il loro importo può essere stimato in modo attendibile.
6 Nel capitale di terzi a breve termine sono iscritti i debiti che diverranno verosimilmente esigibili entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell’ambito del normale ciclo operativo dell’impresa. Gli altri debiti sono iscritti nel capitale di terzi a lungo termine.
7 Il capitale proprio è esposto e articolato in funzione della forma giuridica dell’impresa.
CO, Art. 959 a
1 Negli attivi del bilancio devono figurare, in ordine di liquidità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:
1. attivo circolante:
a. liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine,
b. crediti da forniture e prestazioni,
c. altri crediti a breve termine,
d. scorte e prestazioni di servizi non fatturate,
e. ratei e risconti attivi;
2. attivo fisso:
a. immobilizzazioni finanziarie,
b. partecipazioni,
c. immobilizzazioni materiali,
d. immobilizzazioni immateriali,
e. capitale sociale o capitale della fondazione non versato.
2 Nei passivi del bilancio devono figurare, in ordine di esigibilità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:
1. capitale di terzi a breve termine:
a. debiti per forniture e prestazioni,
b. debiti onerosi a breve termine,
c. altri debiti a breve termine,
d. ratei e risconti passivi;
2. capitale di terzi a lungo termine:
a. debiti onerosi a lungo termine,
b. altri debiti a lungo termine,
c. accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge;
3. capitale proprio:
a. capitale sociale o capitale della fondazione, se del caso suddiviso per categoria di diritti di partecipazione,
b. riserva legale da capitale,
c. riserva legale da utili,
d. riserve facoltative da utili o perdite accumulate, queste ultime da iscriversi quale posta negativa,
e. proprie quote del capitale, da iscriversi quale posta negativa.
3 Il bilancio o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa. I crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione devono essere indicati separatamente nel bilancio o nell’allegato.
CO, Art. 959 b
1 Il conto economico espone i risultati dell’impresa durante l’esercizio. Può essere compilato come conto economico della produzione o come conto economico della vendita.
2 Nel conto economico della produzione (metodo del costo complessivo) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:
- Importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;
- Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e delle prestazioni di servizi non fatturate;
- Costi per il materiale;
- Costi per il personale;
- Altri costi d’esercizio;
- Ammortamenti e rettifiche di valore sulle poste dell’attivo fisso;
- Costi e ricavi finanziari;
- Costi e ricavi estranei all’esercizio;
- Costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;
- Imposte dirette;
- Utile o perdita annuale.
3 Nel conto economico della vendita (metodo del costo del venduto) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:
- Importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;
- Costi di acquisto o di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti;
- Costi di amministrazione e di distribuzione;
- Costi e ricavi finanziari;
- Costi e ricavi estranei all’esercizio;
- Costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;
- Imposte dirette;
- Utile o perdita annuale.
4 Se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto, i costi per il personale e gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle poste dell’attivo fisso devono essere indicati separatamente nell’allegato.
5 Il conto economico o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione dei risultati d’esercizio da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.
CO, Art. 959 c
1 L’allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale. Contiene:
- Informazioni sui principi applicati per l’allestimento del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge;
- Informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico;
- L’ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l’ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole;
- Le altre informazioni prescritte dalla legge.
2 L’allegato deve inoltre contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico:
- La ditta commerciale o il nome, la forma giuridica e la sede dell’impresa;
- Se del caso, una dichiarazione attestante che la media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10, le 50 o le 250 unità;
- La ditta commerciale, la forma giuridica e la sede delle imprese nelle quali è detenuta una partecipazione diretta o un’importante partecipazione indiretta, nonché la quota del capitale e dei diritti di voto;
- Il numero di quote sociali proprie detenute dall’impresa stessa e dalle imprese in cui questa ha una partecipazione;
- L’acquisto e l’alienazione di quote sociali proprie da parte dell’impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate;
- Il saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing analoghi alla vendita e da altri contratti di leasing, sempre che tali contratti non scadano o non possano essere disdetti entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio;
- I debiti nei confronti di istituti di previdenza;
- L’importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi;
- L’importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell’impresa, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;
- Gli impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali);
- Il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai lavoratori;
- Spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili;
- Gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- In caso di dimissioni anticipate dell’ufficio di revisione, i motivi delle stesse.
3 Le imprese individuali e le società di persone possono rinunciare alla stesura dell’allegato se non sono tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese. Se le disposizioni concernenti l’articolazione minima del bilancio e del conto economico esigono che siano fornite informazioni supplementari e l’impresa non redige un allegato, tali informazioni devono figurare direttamente nel bilancio o nel conto economico.
4 Le imprese debitrici di prestiti in obbligazioni devono indicare l’importo, il tasso d’interesse, la scadenza e le altre condizioni di tali prestiti.
CO, Art. 960
1 Gli attivi e i debiti sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano rilevanti e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità.
2 La valutazione dev’essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l’attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell’impresa.
3 Qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se del caso, adeguati.
CO, Art. 960 a
1 Alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione.
2 Nelle valutazioni successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi.
3 Le perdite di valore dovute all’utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno contabilizzate procedendo rispettivamente ad ammortamenti e a rettifiche di valore. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere effettuati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio. Devono essere direttamente o indirettamente imputati agli attivi in questione, a carico del conto economico; non possono essere iscritti nei passivi.
4 Possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa. Per gli stessi motivi, l’impresa può rinunciare a sciogliere ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati
CO, Art. 960 b
1 Nelle valutazioni successive gli attivi quotati in borsa o con un altro prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo possono essere valutati al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio, anche se superiore al valore nominale o al costo di acquisto. L’impresa che fa uso di questo diritto deve valutare tutti gli attivi del bilancio con un prezzo di mercato rilevabile al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio. Questa scelta va segnalata nell’allegato. Il valore totale dei titoli quotati in borsa e quello degli altri attivi con un prezzo di mercato rilevabile devono essere indicati separatamente.
2 Se gli attivi sono valutati al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio, può essere effettuata una rettifica di valore a carico del conto economico al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei corsi. Siffatte rettifiche non sono tuttavia ammesse se ne risulta un valore inferiore tanto al costo di acquisto quanto al corso di borsa, ove quest’ultimo sia più basso del costo di acquisto. L’importo totale delle riserve di fluttuazione dev’essere indicato separatamente nel bilancio o nell’allegato.
CO, Art. 960 c
1 Nelle valutazioni successive le scorte e le prestazioni di servizi non fatturate vanno contabilizzate al valore di alienazione se, tenuto conto dei costi che devono ancora essere sostenuti, alla data di chiusura del bilancio tale valore è inferiore al costo di acquisto o di produzione.
2 Sono considerati scorte le materie prime, i prodotti in corso di fabbricazione, i prodotti finiti e le merci.
CO, Art. 960 d
1 Per attivo fisso s’intendono i valori acquistati in vista di un’utilizzazione o di una detenzione a lungo termine.
2 Per lungo termine s’intende un periodo superiore a dodici mesi.
3 Per partecipazioni s’intendono le quote del capitale di un’altra impresa che sono detenute a lungo termine e procurano un’influenza determinante. Quest’ultima è presunta se le quote rappresentano almeno il 20 per cento dei diritti di voto.
CO, Art. 960 e
1 I debiti devono essere contabilizzati al loro valore nominale.
2 Se in considerazione di eventi passati v’è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari.
3 Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per:
1. spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia;
2. il risanamento di immobilizzazioni materiali;
3. ristrutturazioni;
4. misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa.
4 Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.