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Rendersi visibili

Essere visti e far sapere che ci siete è di estrema importanza per la riuscita della vostra attività. Essere visti, far sapere che ci siete, dove siete e che cosa fate è altrettanto importante. Visibilità, in ambito commerciale, è soprattutto farsi vedere, distinguersi, rendersi visibili e riconoscibili.

Esistono tre tipi di visibilità:

  • Visibilità fissa: insegne, insegne luminose, display, cartelli e scritte permanenti sulla facciata di un edificio (in genere dove ha sede la vostra attività);
  • Visibilità mobile: scritte e insegne esposte sull'esterno di automobili, furgoni e veicoli commerciali, ecc.;
  • Visibilità personale: voi stessi, le vostre maniere, abitudini e modo di fare fanno parte della vostra visibilità. Partecipare ad eventi sportivi, frequentare un club, un'associazione, un bar o altro significa rendersi visibili e creare dei contatti. Attenzione però all'immagine che si dà agli altri: quest'ultima deve essere in sintonia con la vostra attività e filosofia aziendale.

In Ticino, la posa e l’esposizione di impianti pubblicitari è regolata a livello cantonale dalla “Legge sugli impianti pubblicitari” e dal relativo “Regolamento d’esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari”.

Che cosa si intende per impianto pubblicitario

La legge intende per impianti pubblicitari tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione che sono percettibili dall’area pubblica sotto forma di:

  • Scritti;
  • Marchi;
  • Immagini;
  • Manifesti;
  • Colori;
  • Luci;
  • Suoni o altre forme.

In particolare, sono impianti pubblicitari:

  • I mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l’eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l’attività;
  • Le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;
  • Le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;
  • I fasci luminosi e le immagini proiettate.

Che cosa non è considerato impianto pubblicitario

La Legge non considera impianti pubblicitari:

  • Le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose e con una superficie pari o inferiore a 0,5 mq, collocate sul fondo o sull’edificio dove ha sede l’attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale, la qualifica e l’eventuale logo;
  • Le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all’attività commerciale esercitata.

In quali casi non si applica la legge

La legge non si applica:

  • Alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d’utilità pubblica;
  • Alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

I veicoli sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.

Richiesta di autorizzazione

L’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la modifica di un impianto pubblicitario soggiace al rilascio di un’autorizzazione. La stessa è di competenza del Municipio del luogo di situazione per gli impianti situati all’interno delle zone edificabili definite dai piani regolatori comunali. Per gli impianti situati all’esterno delle zone edificabili l’autorizzazione compete al Consiglio di Stato.

Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno a semplice comunicazione al Municipio.