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Introduzione

Il diritto del lavoro è sorto solo nella moderna era industriale per tutelare il lavoratore; agli inizi, il rapporto di lavoro era regolato dal CO. A questa regolamentazione, nel corso del tempo, si sono aggiunte ancora molte altre norme che, considerate globalmente, costituiscono il diritto svizzero del lavoro.

Il diritto del lavoro regolamenta come diritto speciale le situazioni sociali stabilite dal lavoro dipendente. Il lavoro dipendente è un lavoro che l’individuo svolge immettendosi in una organizzazione di lavoro estranea, cioè diretta da altri. Il diritto del lavoro non regola dunque le attività lavorative indipendenti. Le cosiddette libere prestazioni lavorative, specialmente le attività nel settore della prestazione di servizi e le libere professioni sono sottoposte alle norme relative al mandato e ai contratti d’appalto.
Il diritto svizzero del lavoro è in parte regolato dal diritto pubblico ed in parte dal diritto privato.

Diritto pubblico del lavoro

Il diritto pubblico viene regolamentato dalla Legge sul lavoro (LL) con le sue ordinanze (OLL). In senso più esteso, sono attribuiti al diritto pubblico del lavoro anche tutti i settori della assicurazioni sociali:

  • AVS / AI / IPG
  • LPP
  • LAINF
  • AD
  • AF

Il diritto pubblico del lavoro si basa principalmente sul concetto della tutela del lavoratore. La legge sul lavoro contiente disposizioni imperative per la prevenzione degli incidenti e delle malattie; regola la durata del lavoro e del riposo, come pure il lavoro degli studenti, la protezione del lavoro giovanile e femminile, stabilisce numerose disposizioni sull'insegnamento della professione.