Fondounimpresa

Ordinanza sui prezzi

Gli imprenditori che forniscono merci o servizi sono tenuti a seguire delle disposizioni ben precise al riguardo dell’indicazione dei prezzi. Per evitare errori, al consumatore deve essere fornita una chiara indicazione dei prezzi. Questo è quanto prevede l’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP).

Su tutti i prodotti in vendita deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri.

Nel prezzo devono essere incluse:

  • Le tasse pubbliche (IVA, imposta sul tabacco, ecc.);
  • I compensi per i diritti d’autore;
  • I contributi anticipati per lo smaltimento;
  • I supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo.

Le merci misurabili (cioè vendute sfuse) devono essere indicate con il prezzo unitario: prezzo al kg, al m, al m2, m3, ecc. (esempio: CHF 12.00/kg; CHF 7.50/100g o CHF 12.30/m).

Per le merci misurabili preimballate deve essere indicato il prezzo al minuto e il prezzo unitario (esempio: Miscela per la minestra 400 g CHF 12.00/ 100g CHF 3.00). Non è però obbligatorio indicare il prezzo unitario nel caso di vendite al pezzo, per volumi, misure e pesi correnti di 1, 2 o 5 Kg, litri, m, m2, m3 e per i recipienti della capacità nominale di 25, 35, 37.5, 70, 75 e 150 cl.

I prezzi devono essere indicati sulla merce stessa o vicino ad essa. L’indicazione dei prezzi sullo scaffale, dei prezzi correnti o la presentazione di cataloghi è possibile se l’indicazione del prezzo sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni di ordine tecnico. Si può altresì far ricorso a queste modalità d’indicazione dei prezzi per determinati oggetti di lusso se il loro prezzo supera i CHF 5'000.00: orologi, gioielli, oggetti d’arte.

I prezzi devono essere ben visibili, agevolmente leggibili e indicati in modo che il consumatore possa capire chiaramente a quale prodotto, a quante unità (m, Kg, litri, ecc.) si riferisce il prezzo al minuto.

L’Ordinanza sui prezzi si applica:

  • Alle merci;
  • Ai servizi (estetiste, parrucchieri, ristoranti, alberghi, ecc.). Anche in questo caso, deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, incluse le tasse pubbliche (ad es. IVA), i compensi per i diritti d’autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo.

L’Ordinanza sui prezzi prevede pure delle disposizioni per la pubblicità: a differenza dei negozi e delle vetrine, in cui tutte le merci devono essere designate con il prezzo al minuto, nella pubblicità non sussiste l’obbligo di menzionare i prezzi. Nel caso in cui il prezzo venga indicato, deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile, incluso di IVA, altre tasse, compensi per diritti d’autore e i supplementi non facoltativi di ogni tipo.

Nel caso di pubblicità comparativa (ad esempio si annuncia un’offerta speciale di un prodotto ribassato), il fornitore deve aver effettivamente praticato, immediatamente prima, il prezzo indicato a titolo comparativo. Dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione si tratta (autocomparazione, prezzo di lancio, confronto con la concorrenza).

L’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi non concerne e quindi non è applicata all’offerta di merci o di prestazioni di servizio destinate ad uso professionale.

L’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi si applica:

  1. Alle merci offerte al consumatore;
  2. Ai negozi giuridici, conclusi con consumatori (e quindi non ad uso professionale), aventi effetti giuridici o analoghi a quelli della compravendita, come la vendita a pagamento rateale, i contratti di nolo-vendita e di leasing e le offerte di ritiro vincolate a un acquisto;
  3. Alle prestazioni elencate di seguito:
    • Saloni da parrucchieri;
    • Lavori correnti nelle autorimesse;
    • Ramo alberghiero;
    • Istituti di bellezza e pedicure;
    • Centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi;
    • Taxi;
    • Ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere, manifestazioni sportive;
    • Noleggi di veicoli, d’apparecchi e di impianti;
    • Tintorie, lavanderie chimiche;
    • Parcheggi di autovetture;
    • Ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento);
    • Offerte di corsi e formazioni;
    • Viaggi in aereo e viaggi “tutto compreso”;
    • Servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione);
    • Servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e mobile, fax, internet, e-mail);
    • Servizi come i servizi d’informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione forniti o offerti tramite servizi di telecomunicazione, fatturati o meno da un fornitore di servizi di telecomunicazione;
    • Apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito e di debito), cambio;
    • Diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili;
    • Prestazioni di servizi relativi alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici nonché prestazioni di servizio di veterinari e dentisti;
    • Agenzie di onoranze funebri;
    • Prestazioni notarili.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha pubblicato a tale riguardo una guida pratica (Ordinanza sull’indicazione dei prezzi - Guida pratica).