Società semplice
Abbiamo una società semplice quando un’unione di persone non presenta i requisiti speciali di un’altra società prevista dal CO. La società semplice è un’unione allentata e di regola ha una durata limitata nel tempo: è un’unione occasionale e si scioglie al momento in cui il suo scopo, che può essere lucrativo o ideale, è stato raggiunto.
Esempi di società semplice possono essere:
- Una classe che sta organizzando una gita di studio;
- La vita in comune di una coppia non sposata;
- Due liberi professionisti che hanno un ufficio in comune;
- Il contratto per il perfezionamento e lo sfruttamento in comune di un brevetto;
- Il consorzio per la costruzione di un’opera stradale;
- Una società di capitali prima dell’iscrizione nel Registro di commercio.
Nel campo commerciale questa forma di società si incontra frequentemente quando due o più persone o ditte uniscono le loro risorse e forze per la realizzazione di un determinato lavoro. Un esempio di società semplice è il consorzio di due o più imprese di costruzione per l’attuazione di un’opera edile impegnativa (ospedale, galleria, ponte, ecc.). Questa forma di società non può essere iscritta nel Registro di commercio.
Nome ditta (Ragione commerciale)
Nessuna ragione commerciale protetta perché non esiste come persona a sé.
Numero soci
Due o più.
Apporti
Se i soci non hanno stabilito diversamente, ogni socio deve conferire quote uguali.
Costituzione
La costituzione avviene per contratto, che può essere orale o scritto. Per una migliore chiarezza dei rapporti fra i soci è però preferibile stipulare per iscritto in uno statuto o in un regolamento lo scopo, la forma degli apporti dei soci (in contanti, in natura, in lavoro), il modo di suddivisione di eventuali utili o perdite, questioni organizzative e altri punti comuni. La società semplice non si può iscrivere nel Registro di commercio.
Responsabilità
Rispondono i singoli soci personalmente (cioè con tutti i loro beni privati), illimitatamente (cioè con tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni non pignorabili) e solidalmente (ogni socio risponde per l’intero debito e non solo per la sua parte; ogni socio risponde quindi anche per la parte dei soci che non hanno i mezzi). Ogni convenzione che limiti la responsabilità dei soci non ha valore nel confronto di terzi.
Amministrazione
Se il contratto di società non stabilisce diversamente, l’amministrazione spetta a tutti i soci.
Destinazione dell’utile
Se non è stato deciso diversamente, l’utile e l’eventuale perdita vengono divisi in parti uguali tra i soci, senza riguardo alla specie e all’ammontare della quota di ogni socio.
Fine
La società semplice si scioglie:
- Quando lo scopo è stato raggiunto oppure risulta irraggiungibile;
- Nel caso di decesso di un socio (a meno che non sia stato convenuto precedentemente che la società continua con gli eredi);
- Con decisione unanime dei soci;
- Per disdetta da parte di un socio (se convenuto nel contratto di società);
- Per lo spirare del termine stabilito;
- Per la realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione di un socio;
- Per sentenza del giudice.
Fonti giuridiche
CO, art. 530 - 551
Schema riassuntivo
SOCIETÀ SEMPLICE | |
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La società è un contratto con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire insieme uno scopo comune. È società semplice quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dal CO. Di regola ha una durata limitata (carattere provvisorio). | |
DITTA | Libera. Non è legalmente protetta (non esiste come persona a sé, non si può inscrivere nel R. C.). |
SOCI | Due o più |
APPORTI | Liberi. Salvo patto contrario, ogni socio deve conferire quote uguali. |
RESPONSABILITÀ | Personale, solidale, illimitata dei soci. |
COSTITUZIONE | Contratto (orale o scritto). Non può iscriversi nel R. C. |
AMMINISTRAZIONE | Tutti i soci o secondo contratto. |
RIPARTIZIONE UTILE | Salvo patto contrario, ogni socio ha una parte uguale nei guadagni e nelle perdite. |
SCIOGLIMENTO |
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