Fondounimpresa

Società cooperativa

La società cooperativa è l’unione di un numero variabile di persone o di società commerciali organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri.

Scopo sociale perseguito

Ciò che contraddistingue la società cooperativa da ogni altra forma giuridica è lo scopo sociale. Infatti, la società cooperativa persegue l'incremento, rispettivamente la salvaguardia degli interessi economici dei suoi membri e non la realizzazione di un beneficio economico proprio. La società cooperativa non è pertanto classificata nelle società commerciali perché non ha scopo di lucro.

Di regola, in una società cooperativa non ci sono degli utili da spartire fra i soci. Siccome la società cooperativa si propone di difendere gli interessi comuni dei soci, può farlo in vari modi quali:

  • Acquistando direttamente dai produttori grandi quantità e vendere senza margine o con un margine "simbolico", direttamente ai propri soci (es. cooperative di contadini per l'acquisto di mangimi);
  • Raccogliendo, valorizzando e vendendo dei prodotti per una cooperativa di produttori (es. cooperative di artigianato artistico).

Tre o più cooperativa possono unirsi in federazione e formare una nuova e più grande (forte) cooperativa (es. Federazione Migros).

Un esempio di società cooperativa: Mobility

Nel maggio del 1987 otto persone fondano a Stans la cooperativa ATG Auto Teilet. Condividono un'automobile. Una decina di giorni più tardi a Zurigo viene fondata la cooperativa ShareCom, con 17 soci ed una sola auto. Nel 1997 queste due cooperative si fondono insieme per creare la Società cooperativa Mobility con sede a Lucerna. Mobility è oggi una delle più grandi aziende di car-sharing in Europa: 90'000 clienti possono scegliere tra più di 2'200 veicoli.

La società cooperativa in Svizzera e nel Mondo

Migros, Coop, La Mobiliare Assicurazioni & Previdenza, Raiffeisen, Pax Assicurazioni, Mobility, Swisslos sono alcuni esempi di società cooperative.

In Svizzera, il 10% delle persone occupate lavora per circa 9'600 società cooperative disseminate su tutto il terriotiro nazionale!

In base ai dati dell'ONU, esistono 800 milioni di soci di società cooperative distribuite in oltre 100 paesi del mondo. Inoltre le cooperative offrono posti di lavoro a più di 100 milioni di persone.

Nome ditta (Ragione commerciale)

La ragione sociale può essere scelta liberamente (può contenere cognomi di persone o nomi di fantasia, a condizione che non siano già adoperati da altre società) ma deve anche indicare la forma giuridica (in esteso o come abbreviazione ammessa, in una delle quattro lingue ufficiali: in italiano SCoop, in tedesco Gen, in francese SCoop, in romancio SCoop).

Esempi: “Carlo Bernasconi SCoop”; “Macelleria Bernasconi SCoop”; “La casa della carne SCoop”, “Carlo Bernasconi Società cooperativa”.

Numero soci

Al momento della fondazione il numero minimo dei soci deve essere di 7. I soci possono essere persone fisiche, persone giuridiche o società commerciali. La società può sempre accogliere nuovi soci; lo statuto può contenere precise disposizioni circa l’ammissione. Comunque, le condizioni di ammissione non devono essere troppo onerose. Un socio, per essere ammesso, deve fare richiesta scritta all’amministrazione della società. Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento. Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell’esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno. Un socio può anche essere escluso se si presentano dei motivi gravi. Il socio che recede dalla società non ha alcun diritto sul patrimonio sociale; la sua quota gli può essere rimborsata.

Essere socio implica i seguenti obblighi:

  • Buona fede (ogni socio è tenuto a comportarsi lealmente in modo da salvaguardare gli interessi della società);
  • Pagamento della quota indicata;
  • Obbligo di effettuare versamenti suppletivi se lo prevede lo statuto;
  • Obbligo di pagare contributi e di fornire prestazioni secondo lo statuto.

I soci hanno i seguenti diritti:

  • Diritto di voto all'assemblea generale (il diritto di voto non dipende dalla partecipazione in capitali perché ogni socio ha diritto ad un solo voto);
  • Diritto di controllo e di informazione sul conto d'esercizio, il bilancio e la relazione dei revisori;
  • Diritto di partecipazione all'utile, se previsto dallo statuto;
  • Diritto di recesso.

Apporti

Per legge, non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato. Questo perché si vuole lasciare la possibilità di adesione a nuovi soci e di dimissioni ai soci che non volessero più far parte. Il capitale è perciò variabile ed è suddiviso in quote. Lo statuto può prescrivere che la qualità di socio sia accertata da un documento. Questo accertamento può essere contenuto anche nel certificato di quota. I certificati di quota sono emessi a nome del socio. Essi valgono unicamente come prova; non sono pertanto titoli di credito come potrebbero essere, nel caso delle SA, le azioni. Per i certificati di quota può essere pagato un interesse usuale.

Costituzione

È necessaria la partecipazione di almeno 7 soci. La società cooperativa deve avere uno statuto scritto. Dal momento in cui lo statuto è stato approvato, la società cooperativa esiste. Per la costituzione, non è obbligatorio l’atto pubblico. La società cooperativa è obbligata ad iscriversi nel Registro di commercio.

Responsabilità

Se lo statuto non dispone diversamente, è unicamente il capitale sociale che risponde degli obblighi della società. Lo statuto può prevedere la responsabilità personale, solidale ed illimitata, oppure limitare la responsabilità ad una somma determinata.
Lo statuto può pure obbligare i soci, solo in caso di perdite, a fare versamenti supplementari.

Amministrazione

Il CO prevede l'obbligatorietà dei seguenti organi:

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo della società. Ad essa competono poteri inalienabili, analoghi a quelli dell'assemblea generale nella SA:

  • Approvazione e modifica statuti;
  • Nomina amministrazione e ufficio di revisione;
  • Approvazione dei conti;
  • Deliberazione sulla ripartizione dell'utile netto;
  • Scarico dell'amministrazione;
  • Deliberazioni su materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Nel caso in cui la società cooperativa comprende più di 300 soci oppure quando la maggioranza dei soci sia formata da società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell’assemblea generale spettino, completamente o solo in parte, ad un’assemblea dei delegati. Invece dell’assemblea dei delegati, si può introdurre una votazione dei soci per corrispondenza.
L’amministrazione si compone di almeno tre membri che devono essere, per la maggioranza, soci. La gestione della società può essere affidata a gerenti o direttori che non devono essere necessariamente soci. L’amministrazione ha il compito di dirigere gli affari della società e di rappresentarla di fronte a terzi.
L’organo di revisione verifica la gestione ed il bilancio di ogni esercizio annuale. L’ufficio di revisione si compone di uno o più revisori, nominati per la durata di almeno un anno. I revisori possono anche non essere soci. È possibile designare come organo di controllo anche una persona giuridica.

Destinazione dell'utile

Lo scopo di una società cooperativa non è quello di realizzare utili, o quantomeno grossi utili. Semmai, lo scopo è di salvaguardare gli interessi economici dei soci. Quindi, per legge, un eventuale utile va interamente ad aumentare il patrimonio sociale. Se gli statuti stabiliscono diversamente, l’utile può essere ripartito ad esempio sotto forma di ristorno (cioè in base al contributo che il socio ha dato per il buon andamento della cooperativa – esempio, una percentuale di ristorno sugli acquisti fatti presso la cooperativa). Nel caso in cui l’utile venga ripartito, 1/20 di questo deve essere versato a riserva legale, per almeno 20 anni.

Fine

La società cooperativa si scioglie:

  • Secondo gli statuti;
  • Per decisione assembleare (occorre maggioranza di 2/3 dei votanti, salvo disposizioni più rigorose degli statuti);
  • Per fallimento;
  • Per decisione del giudice;
  • Per altri motivi previsti dalla legge.

Fonti giuridiche

CO, art. 828 - 926

Schema riassuntivo

SOCIETÀ COOPERATIVA
La società cooperativa è l’unione di un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune di determinati interessi economici dei suoi membri.
DITTA Può essere scelta liberamente (può contenere cognomi di persone o nomi di fantasia, a condizione che non siano già adoperati da altre società) ma deve anche indicare la forma giuridica (in esteso o come abbreviazione ammessa, in una delle quattro lingue ufficiali: in italiano SCoop, in tedesco Gen, in francese SCoop, in romancio SCoop).
SOCI Al momento della costituzione almeno 7.
APPORTI Non determinato in anticipo (capitale). Varia con il numero dei soci (quote).
RESPONSABILITÀ Risponde solo il patrimonio sociale. Lo statuto può prevedere una responsabilità personale e illimitata. La responsabilità può anche essere limitata ad una somma determinata. Lo statuto può anche prevedere: versamenti suppletivi (solo per colmare le perdite).
ORGANI SOCIALI Amministrazione: potere esecutivo – amministrativo.
Revisori: controllo.
Assemblea: potere legislativo – decisionale.
COSTITUZIONE Statuto. Iscrizione nel R.C. obbligatoria.
RIPARTIZIONE UTILE Non è lo scopo della cooperativa. Se c’è utile, normalmente non è ripartito, aumenta il patrimonio sociale (o secondo statuto). Se è ripartito: sotto forma di ristorno (o secondo statuto); in questo caso versamenti a riserva legale (1/20 per 20 anni almeno).
SCIOGLIMENTO Secondo statuto per decisione assembleare (almeno 2/3 dei soci), per fallimento.