Società commerciali
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita
- Società anonima
- Società in accomandita per azioni
- Società a garanzia limitata
- Differenza fra SA e Sagl
Società in nome collettivo
Abbiamo una società in nome collettivo quando due o più persone fisiche si riuniscono con lo scopo di esercitare, sotto una ditta comune, un commercio, un'industria o un'altra impresa in forma commerciale, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori. La società in nome collettivo è in un certo senso una forma perfezionata della società semplice.
Nome ditta (Ragione commerciale)
La ragione sociale può essere scelta liberamente (può contenere cognomi di persone o nomi di fantasia, a condizione che non siano già adoperati da altre società) ma deve anche indicare la forma giuridica (in esteso o come abbreviazione ammessa, in una delle quattro lingue ufficiali: in italiano SNC, in tedesco KlG, in francese SNC, in romancio SCl).
Esempi: “Bernasconi SNC”; “Macelleria Bernasconi SNC”; “La casa della carne SNC”; "Macelleria Bernasconi Società in nome collettivo".
Numero soci
Due o più.
Apporti
Gli apporti sono liberi.
Costituzione
La società in nome collettivo nasce con la conclusione di un contratto di società. In seguito deve iscriversi nel Registro di Commercio. L'iscrizione non ha comunque un carattere costitutivo ma solo dichiarativo (è cioè intesa ad informare i terzi dell'avvenuta costituzione): la società esiste dal momento che è stato concluso il contratto.
La forma del contratto di società è libera. Per evidenti motivi, si consiglia comunque la forma scritta. Infatti, nel contratto di società vengono determinati i rapporti fra i soci (apporti, spartizione di utili o perdite, amministrazione, rappresentanza, intresse sul capitale, stipendio dei soci, ecc).
Responsabilità
In primo luogo risponde il patrimonio sociale. A complemento rispondono i singoli soci personalmente (cioè con tutti i loro beni privati), illimitatamente (cioè con tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni non pignorabili) e solidalmente (ogni socio risponde per l'intero debito e non solo per la sua parte; ogni socio risponde quindi anche per la parte dei soci che non hanno i mezzi). Ogni convenzione che limiti la responsabilità dei soci non ha valore nel confronto di terzi. Il singolo socio può, anche dopo la sua uscita dalla società, essere citato a giudizio personalmente per debito sociale, solo quando sia fallito oppure quando la società sia stata sciolta o inutilmente escussa (temine di prescrizione: 5 anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, della sua uscita o dello scioglimento della società).
Amministrazione
Se il contratto di società non stabilisce diversamente, l'amministrazione e la rappresentanza della società è di tutti i soci. Un socio non può, senza il consenso degli altri, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo, né prendere parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata, nella stessa specie di commercio delle società.
Destinazione dell'utile
I rapporti tra i soci sono regolati anzitutto dal contratto di società. se mancano appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti le società semplice (esempio utili e perdite vengono ripartiti in parti uguali tra i soci), tenuto conto delle particolarità della società in nome collettivo, che sono:
- Ad ogni socio si potrà bonificare l'interesse sulla sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita a seguito di perdite;
- L'onorario stabilito per il lavoro di un socio è considerato come un debito sociale;
- Quando il socio non ritira gli utili, gli interessi e l'onorario per la sua attività, la sua quota sarà accresciuta del loro importo, se gli altri soci non si oppongono;
- Se la quota di un socio nel patrimonio sociale fosse diminuita a seguito di perdite, questi avrà diritto al pagamento dell'onoriario e degli interesse ma non potrà ritirare gli utili finché la stessa non sia reintegrata.
Fine
La società in nome collettivo si scioglie:
- Quando lo scopo è stato raggiunto oppure risulta irraggiungibile;
- Nel caso di decesso di un socio (a meno che non sia stato convenuto precedentemente che la società continua con gli eredi);
- Con decisione unanime dei soci;
- Per disdetta da parte di un socio (se convenuto nel contratto di società);
- Per lo spirare del termine stabilito;
- Per la realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione di un socio;
- Per sentenza del giudice;
- Per fallimento della società.
Fonti giuridiche
CO, art. 552 - 593
Schema riassuntivo
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO | |
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La società in nome collettivo è quella che viene costituita, sotto una ragione sociale iscritta nel Registro di commercio, da due o più persone fisiche personalmente, illimitatamente e solidalmente responsabili degli impegni sociali. | |
DITTA | Può essere scelta liberamente (può contenere cognomi di persone o nomi di fantasia, a condizione che non siano già adoperati da altre società) ma deve anche indicare la forma giuridica (in esteso o come abbreviazione ammessa, in una delle quattro lingue ufficiali: in italiano SNC, in tedesco KlG, in francese SNC, in romancio SCl). |
APPORTI | Liberi. In parti uguali o secondo statuto. |
RESPONSABILITÀ | Personale, solidale e illimitata dei soci. |
AMMINISTRAZIONE | Tutti i soci o secondo contratto. |
COSTITUZIONE | Contratto (orale o scritto). Iscrizione nel R.C. obbligatoria. |
RIPARTIZIONE UTILE | Libera. In parti uguali o secondo contratto (idem per le perdite) Ogni socio ha diritto di prelevare gli interessi sulla sua quota e il suo onorario. |
SCIOGLIMENTO | Quando lo scopo è raggiunto o è irraggiungibile. Per decesso di un socio. Per decisione unanime di soci. Per disdetta da parte di un socio (se così è stabilito nello statuto). Per pignoramento, fallimento, interdizione di un socio. Per lo spirare del termine stabilito. Per sentenza del giudice (motivi gravi). Per fallimento della società. |