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Altre imposte

Come visto in precedenza, il diritto cantonale può conferire anche a distretti, circoli e parrocchie il diritto di riscuotere imposte o tasse. II Cantone Ticino ha conferito alle Parrocchie e alle comunità regionali della Chiesa evangelica riformata di prelevare un'imposta di culto.

Imposta di culto

Base giuridica: "Decreto legislativo concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata".
In Ticino, tale imposta è facoltativa.
L'imposta si basa:

  • Sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati;
  • Sull'utile sul capitale delle persone giuridiche ad esse parificati come pure sui fondi d'investimento immobiliare.

L'imposta è prelevata in percento sull'imposta cantonale ordinaria del medesimo anno. L'aliquota è determinata in base al fabbisogno votato dall'Assemblea Parrocchiale, rispettivamente dall'Assemblea della Comunità evangelica regionale. All'imposta sono assoggettate tutte le persone iscritte all'inizio dell'anno civile nel catalogo tributario della Parrocchia, rispettivamente della Comunità evangelica regionale.
Chi non vuole essere assoggettato a questa imposta deve inoltrare un'istanza scritta al Consiglio Parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa.