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Prestazioni esenti dall'IVA

In generale, quando merci e servizi vengono esportati, diventano esenti dall'imposta.

Sono quindi esenti dall'IVA:

  • Le esportazioni di beni, qualora comprovate dai relativi documenti doganali;
  • Le prestazioni di servizi effettuate a destinatari con domicilio o sede sociale all'estero, qualora l'impiego o l'utilizzo avvengano all'estero.

Per il dettaglio, si rimanda all'articolo 23 LIVA.

Esempio: Una società che ha sede in Svizzera si occupa della vendita di piccole attrezzature. La società è contribuente IVA. Una parte delle attrezzature viene venduta all’estero. Sulla parte esportata non viene aggiunta l’IVA perché questa è una prestazione esente da imposta.